Incapacità relativa o assoluta di intendere e di volere: interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno

Materia d'interesse

Incapacità relativa o assoluta di intendere e di volere

L’incapacità assoluta di intendere e di volere implica che il soggetto, infermo di mente, non sia in grado di assolvere alle attività quotidiane per la cura della persona e del patrimonio: soccorre l’istituto dell’interdizione con l’apertura della tutela e la nomina di un tutore, che agirà in nome e per conto dell’interdetto. Diversa è la rappresentanza legale dei minori: essi sono ritenuti incapaci di agire a causa della giovane età e, per essi, operano i genitori. Se questi ultimi non vi sono o non sono idonei, sarà nominato un tutore.
L’incapacità relativa non priva il soggetto dell’intera capacità di agire, ma soltanto di porzioni di essa, a seconda della sua specifica condizione: prodighi, giocatori, incapaci parziali di mente, ma anche anziani con problemi di mobilità che necessitano di qualcuno che si prenda cura di loro senza sostituirsi ad essi, anche soltanto per riscuotere la pensione. Soccorrono, in questi casi, gli istituti dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno.
Il nostro studio offre consulenza e assistenza nei procedimenti per interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno.

Incapacità relativa o assoluta di intendere e di volere

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